Ferme restando le disposizioni che prevedono il conferimento della qualifica di primo capitano ai capitani dell'Esercito e della Marina e ai tenenti di vascello nonche' ai capitani dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza che abbiano compiuto dodici anni di grado, la qualifica stessa e' conferita ai capitani delle predette Forze armate e del Corpo della guardia di finanza che, abbiano compiuto cinque anni di grado e venti di servizio permanente effettivo computati dal ventottesimo anno di eta' compiuto, in tutti i casi in cui il grado di capitano e' quello finale della carriera.

Testo vigente dal 17 giugno 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-05-15;368~art2 · fonte del testo