Le disposizioni di cui alla presente legge realizzano un intervento per mezzo di due piani triennali dal 1975 al 1980 nel quadro della programmazione scolastica nazionale. I programmi di edilizia scolastica, debbono assicurare un equilibrato sviluppo delle strutture educative nei vari tipi di scuola. I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di impianti sportivi, dovranno essere distribuiti sul territorio e progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali il quale:

  • a)preveda ogni edificio scolastico come struttura inserita in un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative e, compatibilmente con la preminente attivita' didattica della scuola, consenta la fruibilita' dei servizi scolastici, educativi, culturali e sportivi da parte della comunita', secondo il concetto dell'educazione permanente e consenta anche la piena attuazione delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;
  • b)favorisca l'integrazione tra piu' scuole di uno stesso distretto scolastico, assicurando il coordinamento e la migliore utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei servizi, nonche' la interrelazione tra le diverse esperienze educative;
  • c)consenta una facile accessibilita' alla scuola per le varie eta' scolari tenendo conto, in relazione ad essa, delle diverse possibilita' di trasporto e permetta la scelta tra i vari indirizzi di studi indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali;
  • d)permetta la massima adattabilita' degli edifici scolastici per l'attuazione del tempo pieno e lo svolgimento delle attivita' integrative in relazione al rinnovamento e aggiornamento delle attivita' didattiche.

Testo vigente dal 28 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-08-05;412~art1 · fonte su Normattiva