Norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare
Art. 20 — Clausola di invarianza finanziaria
Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 12 maggio 2022
