((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)). I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato e' in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attivita' di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)).

Testo vigente dal 31 dicembre 2023

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