Art. 8 — Cariche direttive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
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Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive, rispettando il principio di parita' di genere, e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1:
- a)i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
- b)i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- c)i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato;
- d)gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo. Non possono essere iscritti ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ne' il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. La durata delle cariche di cui al comma 1 e' di quattro anni e non puo' essere frazionata. Non e' consentita la rielezione per piu' di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato. Nessun militare puo' essere posto in distacco sindacale per piu' di cinque volte.
Testo in vigore dal 12 maggio 2022 al 31 dicembre 2023
