Art. 15 — Oneri finanziari a carico dei titolari dei permessi
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La richiesta di permesso di cui all'articolo 7 deve essere accompagnata dal pagamento di un diritto, da versare alla entrata del bilancio dello Stato, il cui ammontare e le relative modalita' di versamento sono stabiliti dalle norme di attuazione di cui al successivo articolo 21. Ai fini del contributo italiano ai Paesi in via di sviluppo, il titolare del permesso di coltivazione ottenuto ai sensi della presente legge e' tenuto a corrispondere allo Stato il 3,75 per cento del valore medio di mercato del minerale estratto dai fondi marini. Per i minerali per cui manchi un valore di mercato, con le norme di attuazione di cui al successivo articolo 21 si determinano i criteri per stabilire un prelievo di valore equivalente. Le somme relative ai versamenti effettuati ai sensi del disposto di cui al precedente comma affluiscono ad apposito conto corrente istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, dal quale verranno poi prelevate per essere destinate secondo le determinazioni da assumere annualmente in sede di legge finanziaria.
Testo in vigore dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994
