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Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito, nell'ambito delle sue strutture, un registro in cui sono annotate:

  • a)le domande di permessi presentate da nazionali italiani ed i permessi rilasciati a nazionali italiani ai sensi della presente legge nonche' i provvedimenti relativi alla proroga, modifica, cessione, rinuncia, revoca e decorrenza dei permessi stessi;
  • b)le domande di cui agli articoli 5 e 6;
  • c)le informazioni trasmesse dagli Stati che assicurano la reciprocita'. Sono escluse dalla registrazione le informazioni di carattere riservato. Il registro e' pubblico.

Testo in vigore dal 1 marzo 1985 al 9 maggio 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-02-20;41~art18 · fonte su Normattiva