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Ai fini della presente legge si intende per: "fondi marini", il fondo ed il sottofondo marini situati al di la' delle zone sottoposte, in conformita' al diritto internazionale, alla giurisdizione nazionale degli Stati costieri; "prospezione", la ricognizione generale dei fondi marini effettuata su vaste superfici e destinata a raccogliere, specialmente attraverso il prelevamento di campioni, le indicazioni necessarie per localizzare i depositi delle risorse minerali; "esplorazione", la ricognizione dettagliata, eseguita con mezzi tecnici e finanziari di rilievo, di una superficie determinata dei fondi marini allo scopo di accertare i depositi minerari economicamente coltivabili e di stabilire le modalita' tecniche e le condizioni di coltivazione. Nell'attivita' esplorativa rientra anche il prelevamento di campioni e l'estrazione di risorse minerali in quantita' sufficienti per svolgere le sperimentazioni preliminari alla coltivazione; "coltivazione", l'estrazione delle risorse minerali a fini economici.

Testo in vigore dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-02-20;41~art2 · fonte su Normattiva