Art. 20 — Disposizioni finali
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Le attivita' di esplorazione e di coltivazione svolte in virtu' dei permessi rilasciati ai sensi della presente legge sono considerate, a tutti gli effetti, compresi quelli fiscali, come svolte in territorio italiano. Sono puniti secondo la legge italiana, ovunque commessi, i reati previsti dall'articolo 19 e quelli comunque connessi con le attivita' disciplinate dalla presente legge. Le attivita' di coltivazione non potranno comunque avere inizio prima del 1 gennaio 1988. A decorrere dalla data in cui entrera' in vigore per l'Italia la convenzione internazionale di cui all'articolo 1 non potranno piu' essere rilasciati permessi di esplorazione o di coltivazione ai sensi della presente legge.
Testo in vigore dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994
