Art. 21 — Disposizioni di attuazione
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Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del tesoro e, ove occorra, con gli altri Ministri interessati, sono emanate le norme necessarie per l'attuazione della presente legge. Esse disciplinano, tra l'altro, le misure necessarie: per dare, agli Stati che assicurano la reciprocita', informazione delle domande di permessi e dei permessi rilasciati e per dare conoscenza delle informazioni trasmesse dagli Stati sopraindicati e che possono interessare i nazionali italiani; per l'applicazione della presente legge in relazione alle esigenze inerenti ai rapporti con gli Stati che assicurano la reciprocita'.
Testo in vigore dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994
