Art. 3 — Obbligo dei permessi di esplorazione e di coltivazione ed osservanza di norme internazionali
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Le attivita' di esplorazione e di coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini da parte di nazionali italiani sono soggette a permesso rilasciato dal Governo italiano ai sensi della presente legge o a permesso rilasciato da uno Stato che assicuri la reciprocita' ai sensi del successivo articolo 16. Il permesso conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di condurre attivita' di esplorazione ovvero di coltivazione su un'area determinata dei fondi marini e non implica rivendicazione ne' esercizio di sovranita' o di diritti sovrani su una parte qualsiasi dei fondi stessi. Le attivita' consentite con i permessi di cui al primo comma debbono conformarsi ai principi di diritto internazionale ed alle convenzioni in materia di:
- a)uso dell'alto mare, con particolare riguardo alle liberta' di navigazione, di ricerca scientifica e di pesca;
- b)protezione e preservazione dell'ambiente marino;
- c)sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare. E' vietata ai nazionali italiani ogni condotta indebitamente interferente sulle attivita' svolte in base ad un permesso rilasciato ai sensi della presente legge o da uno Stato che assicuri la reciprocita'.
Testo in vigore dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994
