Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini
Art. 4 — Prospezione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →
La prospezione non richiede permessi. Essa pero' non puo' svolgersi in aree gia' oggetto di permessi di esplorazione o di coltivazione qualora tenda al reperimento delle stesse risorse per cui i permessi di esplorazione o di coltivazione sono stati rilasciati.
Testo in vigore dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994
