Art. 5 — Permessi rilasciati da Stati che assicurano la reciprocità
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I nazionali italiani che domandano a Stati che assicurano la reciprocita' ai sensi dell'articolo 16 permessi di esplorazione o di coltivazione sono tenuti a chiedere contemporaneamente al Ministero dell'industria, commercio e artigianato la registrazione della relativa domanda. Le attivita' svolte sono riconosciute ad ogni fine utile a far tempo dalla richiesta di registrazione o da una data anteriore qualora questa sia stata riconosciuta dallo Stato estero.
Testo in vigore dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994
