Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini

Art. 5 — Permessi rilasciati da Stati che assicurano la reciprocità

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I nazionali italiani che domandano a Stati che assicurano la reciprocita' ai sensi dell'articolo 16 permessi di esplorazione o di coltivazione sono tenuti a chiedere contemporaneamente al Ministero dell'industria, commercio e artigianato la registrazione della relativa domanda. Le attivita' svolte sono riconosciute ad ogni fine utile a far tempo dalla richiesta di registrazione o da una data anteriore qualora questa sia stata riconosciuta dallo Stato estero.

Testo in vigore dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-02-20;41~art5 · fonte su Normattiva