Art. 7 — Rilascio dei permessi
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I permessi di esplorazione e di coltivazione sono rilasciati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, previa approvazione dei programmi di lavoro, sentito il comitato tecnico consultivo per i fondi marini di cui all'articolo 17 su tutti gli aspetti tecnici e finanziari relativi ai programmi stessi. I permessi possono essere negati quando il Ministro degli affari esteri ritenga che il loro rilascio possa arrecare grave nocumento alle relazioni internazionali. Nel rilasciare i permessi si tiene conto: dell'esigenza che essi nel loro insieme non oltrepassino una superficie ragionevole tenuto conto degli interessi degli altri Stati; dell'esigenza di tutelare l'interesse nazionale ai rifornimenti di materie prime; dell'esigenza di promuovere lo sviluppo delle tecnologie necessarie per lo sfruttamento razionale dei fondi marini. Il richiedente dei permessi deve possedere la capacita' tecnica e finanziaria in relazione alle esigenze di esplorazione o di coltivazione secondo i principi ed i fini indicati nella presente legge. I permessi possono essere intestati a piu' nazionali italiani in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, secondo le quote indicate nella domanda di permesso. I contitolari sono solidalmente tenuti verso la pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio delle attivita' di esplorazione ovvero di coltivazione e rispondono parimenti in via solidale anche nei confronti dei terzi. Tra i contitolari del permesso deve essere nominato un solo rappresentante comune per i rapporti con la pubblica amministrazione e con i terzi. Al titolare di un permesso di esplorazione e' data priorita' nel rilascio dei permessi di coltivazione relativi alla stessa area cui il permesso di esplorazione si riferisce tenuto conto dei risultati della esplorazione medesima. In caso di concorso di domande per la stessa zona si tiene conto tra l'altro della razionalita' e completezza del programma di lavoro, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore. Sono considerate domande concorrenti quelle presentate entra tre mesi dalla registrazione della prima domanda e che si riferiscano ad aree interferenti con l'area della prima domanda per piu' del 30 per cento di tale area.
Testo in vigore dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994
