Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini

Art. 8 — Durata dei permessi di esplorazione ed estensione dell'area

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →

La durata iniziale del permesso di esplorazione deve essere tale da consentire la realizzazione del programma presentato e non puo' superare 10 anni, prorogabili per successivi trienni per giustificate esigenze. L'estensione dell'area oggetto del permesso di esplorazione e' stabilita tenendo conto delle caratteristiche conosciute del sito e del programma dei lavori.

Testo in vigore dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-02-20;41~art8 · fonte su Normattiva