Art. 8 — Durata dei permessi di esplorazione ed estensione dell'area
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →
La durata iniziale del permesso di esplorazione deve essere tale da consentire la realizzazione del programma presentato e non puo' superare 10 anni, prorogabili per successivi trienni per giustificate esigenze. L'estensione dell'area oggetto del permesso di esplorazione e' stabilita tenendo conto delle caratteristiche conosciute del sito e del programma dei lavori.
Testo in vigore dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994
