Art. 9 — Durata dei permessi di coltivazione ed estensione dell'area
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La durata del permesso di coltivazione deve essere compatibile con l'economia generale del programma e non puo' superare 25 anni, prorogabili per giustificate esigenze. L'estensione dell'area oggetto del permesso di coltivazione e' stabilita in modo da consentire il razionale sfruttamento delle risorse minerali, tenuto conto delle caratteristiche del giacimento da coltivare e delle tecniche disponibili.
Testo in vigore dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994
