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L'indennita' di cui all'articolo precedente e' attribuita con egual decorrenza ai funzionari dei ruoli di tutte le carriere direttive del Ministero degli affari esteri.

Testo in vigore dal 9 agosto 1960 al 25 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1960-07-19;776~art2 · fonte del testo