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All'onere di lire 66 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' per l'esercizio finanziario 1960-61 mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 9 agosto 1960 al 25 novembre 1973
