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[1]Negli atti notarili di autenticazione delle sottoscrizioni nelle scritture private la parte o le parti hanno facolta' di rinunziare, di comune accordo, alla presenza dei testimoni.

[2]Il notaio deve fare espressa menzione di tale accordo in principio dell'atto, senza che le parti siano tenute a sottoscrivere l'atto medesimo.

Testo in vigore dal 22 aprile 1943 al 16 dicembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1943-04-02;226~art1 · fonte del testo