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[1]Negli atti notarili di autenticazione delle sottoscrizioni nelle scritture private la parte o le parti hanno facolta' di rinunziare, di comune accordo, alla presenza dei testimoni.
[2]Il notaio deve fare espressa menzione di tale accordo in principio dell'atto, senza che le parti siano tenute a sottoscrivere l'atto medesimo.
Testo in vigore dal 22 aprile 1943 al 16 dicembre 2005
