Nel caso preveduto nell'art. 3, ultimo comma, della presente legge, le attribuzioni ivi menzionate sono esercitate, osservate le norme degli ordinamenti professionali richiamate nello stesso art. 3, dal presidente del Tribunale nel capoluogo della circoscrizione sindacale fino a quando non sia costituito il Comitato di cui al medesimo comma. Nel caso di riconoscimento giuridico di un nuovo Sindacato o di revoca del riconoscimento giuridico di un Sindacato gia' esistente saranno emanate, con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, le norme per la formazione e la tenuta dei relativi albi professionali e per l'esercizio delle funzioni disciplinari.

Testo vigente dal 7 luglio 1938

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1938-04-25;897~art5 · fonte del testo