[1]Nel rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 9 il professionista che sia iscritto come avvocato o come procuratore in duo albi diversi dovra', indicare a quale dei due appartenga per ragione di effettiva residenza ed in quale intenda conservare l'iscrizione.

[2]Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Direttori dei Sindacati fascisti degli avvocati e dei procuratori procederanno ad una revisione straordinaria degli albi, diretta ad accertare che tutti gli iscritti abbiano la residenza nella circoscrizione del Tribunale, secondo quanto e' stabilito dagli articoli 17, n. 7, e 27, n. 3, del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578; e pronunceranno la cancellazione di coloro che risultino avere perduto la residenza nella circoscrizione medesima, osservate le norme del procedimento relativo.

[3]Ai procuratori cancellati dall'albo a norma del comma precedente, i quali chiedano l'iscrizione nell'albo della circoscrizione di loro effettiva residenza, non si applicano le limitazioni prevedute dall'art. 25, del decreto-legge citato, come modificato con la presente legge, per quanto concerne il numero dei posti da assegnarsi entro l'anno in via di trasferimento ed il termine di due anni dalla precedente iscrizione. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 febbraio 1941, n. 224

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La L. 24 febbraio 1941, n. 224 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 254, concernenti la revisione straordinaria degli albi forensi non saranno applicate in confronto degli avvocati e dei procuratori in servizio alle armi od al seguito delle Forze armate per ragioni di servizio, fino a sei mesi dopo il loro congedamento; ed i provvedimenti gia' adottati dai Direttorii o dai Comitati, ai termini degli articoli citati, sono revocati".

Testo vigente dal 4 maggio 1941

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 maggio 1941

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1940 al 4 maggio 1941.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 febbraio 1941, n. 224

    La L. 24 febbraio 1941, n. 224 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 254, concernenti la revisione straordinaria degli albi forensi non saranno applicate in confronto degli avvocati e dei procuratori in servizio alle armi od al seguito delle Forze armate per ragioni di servizio, fino a sei mesi dopo il loro congedamento; ed i provvedimenti gia' adottati dai Direttorii o dai Comitati, ai termini degli articoli citati, sono revocati".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-03-23;254~art11 · fonte del testo