Quando a norma dei vigenti ordinamenti professionali la iscrizione di professionisti stranieri negli albi sia ammessa sotto la condizione di reciprocita', la condizione stessa e' comprovata mediante attestazione insindacabile del Ministero degli affari esteri. La precedente disposizione non si applica quando per la iscrizione dello straniero nell'albo sia richiesta dal regolamento professionale la esistenza di uno speciale accordo internazionale. Non si applica neppure quando l'accordo internazionale, pur non essendo preveduto dal regolamento professionale, ammette tuttavia la predetta iscrizione.

Testo vigente dal 7 luglio 1938

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urn:nir:stato:legge:1938-04-25;897~art7 · fonte del testo