Ferme rimanendo le disposizioni del R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 963, e del R. decreto 1° ottobre 1936, n. 1874, per quanto riguarda la vigilanza del Ministero dell'interno sulle professioni sanitarie, la sorveglianza sull'osservanza delle norme, riguardanti la formazione, la tenuta degli albi professionali, l'adempimento delle funzioni disciplinari ed in generale l'esercizio delle professioni prevedute dalla presente legge spetta al Ministro per la grazia e giustizia ed al Ministro per le corporazioni, i quali la esercitano previe reciproche intese.

Testo vigente dal 7 luglio 1938

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urn:nir:stato:legge:1938-04-25;897~art8 · fonte del testo