Nessuno puo' subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale. I soggetti che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, ad attivita' diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico. Nelle universita' gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui e' prevista la sperimentazione animale. All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalita' di insegnamento che non prevedano attivita' o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell'esame. Le segreterie di facolta' assicurano la massima pubblicita' del diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

Testo vigente dal 16 ottobre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-10-12;413~art4 · fonte su Normattiva