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L'impiego della banda e' disposto direttamente dal Ministero dell'interno. Puo' essere autorizzata, su richiesta di enti o comitati, la partecipazione della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a manifestazioni indette in occasione di particolari solennita'. In tali casi, qualora la banda: debba recarsi fuori dalla propria residenza, all'ufficiale maestro direttore, al maresciallo di la classe, carica speciale, vice direttore ed al personale musicante compete il trattamento economico di missione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni. Le spese per tale trattamento e quelle per, il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico degli enti e comitati richiedenti che devono provvedere a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo ad un apposito capitolo dell'entrata. Le somme come sopra versate saranno, con decreti del Ministro per il tesoro, riassegnate ai competenti capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Eventuali altre somme erogate dagli enti e comitati richiedenti sono direttamente devolute al Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal 26 giugno 1965 al 16 dicembre 2010
