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Per i musicanti reclutati dopo l'entrata in vigore della presente legge all'acquisto ed alla manutenzione degli strumenti provvede il Ministero dell'interno su proposta del comandante della Scuola sottufficiali sentito il maestro direttore della banda. Per i musicanti gia' in servizio saranno a carico dell'Amministrazione le spese per l'eventuale rinnovo e per la manutenzione degli strumenti di proprieta' dei musicanti stessi.

Testo in vigore dal 26 giugno 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-06-05;707~art3 · fonte del testo