Gli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge 25 luglio 1966, n. 574, sono abrogati.
Testo vigente dal 14 ottobre 1971
Gli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge 25 luglio 1966, n. 574, sono abrogati.
Testo vigente dal 14 ottobre 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1971-09-24;820~art15 · fonte su Normattiva