Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Art. 8 — Disposizioni sulla pubblicità

(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 19 OTTOBRE 1992, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 1992, N. 483. Il Garante, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro novanta giorni, con decreto, una piu' dettagliata regolamentazione in materia di sponsorizzazioni, sia per la concessionaria pubblica sia per i concessionari privati. 23 (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). L'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e' abrogato.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 4 luglio 1991, n. 439

2

Il Decreto 4 luglio 1991, n. 439 ha disposto (con l'art. 6 comma 2) che " Al fine di determinare quale sia l'"attivita' principale" di cui all'art. 8, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223, deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attivita', di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attivita' di imprese nell'ambito del territorio nazionale." Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dell'applicazione delle tabelle, di cui al precedente art. 12, per "durata del programma sponsorizzato" si intende l'intervallo di tempo in minuti intercorrente fra le sigle o titoli di apertura e di chiusura del programma medesimo, sigle o titoli compresi, escludendo dal computo la durata degli eventuali intervalli, delle interruzioni pubblicitarie e di ogni altro tipo di interruzione, incluse quelle dovute a cause tecniche."

3a

Il D.L. 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 1992, n. 383, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1993 l'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e l'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223."

3

Il D.L. 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 1992, n. 383, ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 13 e 15 del presente articolo si applicano a partire dal 1 luglio 1993.

Testo vigente dal 8 settembre 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 38/1998

    Questione inammissibile
    26 febbraio 1998

    Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente, perché esamini nuovamente i termini della rilevanza della questione deferita, alla stregua della situazione normativa sopravvenuta. [Nella specie, le disposizioni oggetto della questione - vale a dire gli artt. 8 e 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 - sono state modificate, dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione, ad opera, rispettivamente, dell'art. 1, comma 18, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, nel testo introdotto dalla legge di conversione, e dall'art. 3, comma 3, lett. b), n. 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo)]. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 16 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 420/1994

    Illegittimità dichiarata
    7 dicembre 1994

    La mancanza, nel d.l. n. 323 del 1994, di una norma diretta ad evitare l'insorgenza di posizioni dominanti nel settore dell'emittenza televisiva privata (e, in ispecie, ad impedire che uno stesso soggetto sia titolare di tre concessioni) è giustificata dal non irragionevole intento del legislatore di cristallizzare provvisoriamente la situazione esistente, in funzione della sopravvenuta necessità di revisione del primo piano di assegnazione delle frequenze radiotelevisive ed in attesa della prevista riforma della disciplina "a regime" contenuta nella l. n. 223 del 1990. Ne' la censurata mancanza travalica il limite minimo del pluralismo al di la' del quale risulta violato l'art. 21 Cost., atteso che essa riguarda un contesto temporalmente limitato a non più di tre anni e connotato da una più ampia platea di emittenti legittimate alla diffusione televisiva (essendo consentita la prosecuzione nell'esercizio degli impianti censiti non soltanto ai titolari delle concessioni assentite, ma anche a quelli precedentemente operanti in regime autorizzatorio). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 97 Cost. - della questione di costituzionalità dell'art. 1, commi primo e terzo, del d.l. 27 agosto 1993, n. 323, conv. con modif. nella l. 27 ottobre 1993, n. 422, in combinato disposto con l'art. 15, comma quarto, e con l'art. 8, comma settimo, della l. 6 agosto 1990, n. 223). - Oggetto della questione (come rilevato nella motivazione della pronuncia) è in realtà il solo art. 1, comma terzo, del d.l. n. 323 del 1993. Sulla disciplina posta dal precedente d.l. n. 807 del 1984, v. S. n. 826/1988. red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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