Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1975 al 25 gennaio 1977. Leggi il testo vigente →

I ruoli dei dirigenti risultanti dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad eccezione dei ruoli dei dirigenti dei Ministeri degli esteri, dell'interno, della difesa, della Ragioneria generale dello Stato, delle aziende autonome speciali e dell'Istituto superiore di sanita', sono unificati, ferme restando le qualifiche previste dal predetto decreto, in ruoli unici, distinti soltanto secondo qualifiche tecniche e professionali, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l'attuazione di quanto sopra, il Governo e' delegato ad emanare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per:

  • a)disciplinare l'impiego del personale predetto presso le singole amministrazioni dello Stato, assicurando a detto impiego la necessaria flessibilita' e mobilita';
  • b)assicurare una equilibrata tutela delle posizioni attuali dei dirigenti, non in contrasto con i principi della unita' e della mobilita';
  • c)procedere, individuati i ruoli di specifici o particolari settori di amministrazioni diverse da quelle indicate nel primo comma la cui unificazione risulti impossibile per la non fungibilita' e specializzazione delle funzioni, alla soppressione dei ruoli dirigenziali istituiti presso le singole amministrazioni.

Testo in vigore dal 20 agosto 1975 al 25 gennaio 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-07-22;382~art7 · fonte su Normattiva