Art. 3 — Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate
I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalita' stabiliti dagli stessi comuni. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Testo vigente dal 3 marzo 1987
