titolo I — NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO ORDINARIO
- Art. 1 — Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego
- Art. 2 — Collocamento in agricoltura
- Art. 3 — Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate
- Art. 4 — Commissione centrale e commissioni regionali per l'impiego
- Art. 5 — Compiti delle commissioni regionali per l'impiego
- Art. 6 — Gettone giornaliero e permessi per i componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali
- Art. 7 — Direzione generale per l'impiego presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
- Art. 8 — Osservatorio del mercato del lavoro
- Art. 9 — Obblighi di informazione a carico delle imprese
- Art. 10 — Classificazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento
- Art. 11 — Disciplina delle modalità di attuazione del collocamento
- Art. 12 — (Cancellazione dalle liste) 1. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato corrispondente ai suoi requisiti professionali, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritti all'indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle liste
- Art. 13 — Servizio di leva
- Art. 14 — Accertamento della professionalità
- Art. 15 — Richiesta di avviamento al lavoro e rilascio del nulla osta. Controllo dello stato di disoccupazione e rinnovo dell'iscrizione
- Art. 16 — Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici
- Art. 17 — Convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego
- Art. 18 — Surrogazione dell'organo collegiale
- Art. 19 — Norme per i detenuti e gli internati
- Art. 20 — Organi provinciali del collocamento e ricorsi
- Art. 21 — Disposizioni in materia di apprendistato
- Art. 22 — Applicazione degli articoli 21 e 22 della legge n. 25 del 1955
- Art. 23 — Disposizioni in materia di contratto a termine