Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario

Art. 4 — Attribuzione di mansioni superiori

A parziale deroga di quanto disposto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al personale medico gia' inquadrato nel nono livello al 31 dicembre 1995 nelle unita' operative di anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e neurologia, non provvisto del diploma di specializzazione in anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, sono attribuite mansioni peculiari del dirigente di primo livello, inquadrato nel decimo livello e munito del diploma di specializzazione nelle predette discipline.

Testo vigente dal 8 gennaio 2001

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urn:nir:stato:legge:2000-12-29;401~art4 · fonte su Normattiva