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Il fondo consolidato per le esigenze del Territorio di Trieste previsto dal comma secondo dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, puo' essere destinato - previo parere della Commissione prevista dal terzo comma dell'articolo 70 della legge medesima - per non piu' di un terzo all'esecuzione di programmi da realizzarsi in piu' anni finanziari e, comunque, non oltre il termine di durata del fondo stesso. Il Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente puo' assumere impegni anche a carico degli anni finanziari successivi a quello in corso e, comunque, non oltre il 1971, nei limiti indicati nello stesso precedente comma.

Testo in vigore dal 13 luglio 1966 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1966-06-24;512~artunico · fonte del testo