Norme sulla circolazione dei beni culturali

Art. 14 — Informazioni alla Commissione delle Comunità europee e al Parlamento nazionale

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Il Ministro informa la Commissione delle Comunita' europee delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione della presente legge, nonche' sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, predispone ogni tre anni, per la prima volta nel febbraio 1999, la relazione alla Commissione delle Comunita' europee sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE. La relazione e' trasmessa al Parlamento.

Testo in vigore dal 10 aprile 1998 al 11 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:1998-03-30;88~art14 · fonte su Normattiva