Norme sulla circolazione dei beni culturali
Art. 16 — Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea
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Al fine di sollecitare e favorire una re ciproca maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonche' della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con i corrispondenti Ministeri degli altri Stati.
Testo in vigore dal 10 aprile 1998 al 11 gennaio 2000
