Art. 18 — Sostituzione dell'articolo 36 della legge n. 1089
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 aprile 1998 al 11 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
L'articolo 36 della legge n. 1089 e' sostituito dal seguente: "Art. 36. - 1. Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale. 2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita' del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione. 3. Per i beni culturali di proprieta' della regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza oppure oggetto di delega di funzioni amministrative alla regione, l'ufficio di esportazione sente la regione, il cui parere e' reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, e' vincolante. 4. L'attestato di libera circolazione ha validita' triennale ed e' redatto in tre originali dei quali:
- a)uno e' depositato agli atti d'ufficio;
- b)un secondo e' consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;
- c)un terzo e' trasmesso al competente Ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali per la formazione del registro ufficiale degli attestati".
Testo in vigore dal 10 aprile 1998 al 11 gennaio 2000
