Norme sulla circolazione dei beni culturali
Art. 20 — Sostituzione dell'articolo 39 della legge n. 1089
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L'articolo 39 della legge n. 1089 e' sostituito dal seguente: "Art. 39. - 1. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per i beni culturali e ambientali o la regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione competente hanno la facolta' di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia".
Testo in vigore dal 10 aprile 1998 al 11 gennaio 2000
