Art. 22 — Sostituzione dell'articolo 40 della legge n. 1089
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 aprile 1998 al 11 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
L'articolo 40 della legge n. 1089 e' sostituito dal seguente: "Art. 40. - 1. I beni culturali per i quali operi il divieto previsto nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 possono circolare in via temporanea per manifestazioni culturali, mostre o esposizioni d'arte. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ufficio di esportazione rilascia una autorizzazione con validita' non superiore ad un anno. 3. La spedizione o l'esportazione temporanea sono garantite mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 10 per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una societa' di assicurazione. La cauzione e' incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati nel termine stabilito, fatta salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 65".
Testo in vigore dal 10 aprile 1998 al 11 gennaio 2000
