Norme sulla circolazione dei beni culturali
Art. 25 — Attività degli Uffici centrali
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In materia di circolazione ed esportazione dei beni culturali, gli Uffici centrali del Ministero, ciascuno per la parte di competenza, in aggiunta ai compiti gia' spettanti ai sensi delle leggi vigenti:
- a)dispongono l'assegnazione dei beni acquisiti al demanio dello Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 4;
- b)curano la tenuta del registro ufficiale degli attestati formati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge;
- c)possono inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione entro il termine di cui all'articolo 37, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge;
- d)dispongono ispezioni sulle attivita' degli uffici di esportazione;
- e)conservano uno speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali per la restituzione dei beni culturali;
- f)dichiarano, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, ai soli fini della restituzione, l'interesse particolare per il patrimonio culturale nazionale di beni gia' usciti dal territorio italiano;
- g)presentano al Ministro proposte di intervento in materia di spedizione dei beni culturali negli Stati membri dell'Unione europea o di esportazione verso altri Stati.
Testo in vigore dal 10 aprile 1998 al 11 gennaio 2000
