Norme sulla circolazione dei beni culturali

Art. 9 — Titolarità dell'azione e patrocinio

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L'azione di restituzione dei beni cultu rali usciti illecitamente dal territorio italiano e' esercitata dal Ministro, d'intesa con il Mi nistro degli affari esteri, davanti al compe tente giudice dello Stato membro dell'Unio ne europea in cui si trova il bene cultu rale. Lo Stato si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.

Testo in vigore dal 10 aprile 1998 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-03-30;88~art9 · fonte su Normattiva