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I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 5 dell'articolo 10- bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Testo in vigore dal 29 novembre 1991 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-11-08;376~art3 · fonte del testo