Norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno

Art. 1 — Rappresentanze elettive del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno

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Ai fini della composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i rappresentanti di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono eletti dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tra gli appartenenti al Corpo, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni e integrazioni. La commissione di avanzamento prevista dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, e' soppressa e le relative attribuzioni sono devolute al consiglio di amministrazione di cui al precedente comma 1. Per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione cui compete la trattazione degli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza e degli affari relativi al personale dell'Amministrazione civile si continuano ad applicare le disposizioni stabilite, rispettivamente, nell'articolo 41 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1986 al 6 giugno 2012

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urn:nir:stato:legge:1986-12-13;903~art1 · fonte su Normattiva