Norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno

Art. 2 — Elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1986 al 6 giugno 2012. Leggi il testo vigente →

Nella medesima tornata elettorale fissata per l'elezione dei rappresentanti del personale previsti dalle disposizioni di cui al precedente articolo 1, commi 1 e 3, si procede, rispettivamente per ciascuna delle tre speciali composizioni ivi indicate, all'elezione, con votazione separata, di un rappresentante effettivo del personale e di un supplente nel consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari non compresi tra quelli di settore. I membri di cui al precedente comma 1 sono eletti, ciascuno in rappresentanza della propria componente, dal personale della Polizia di Stato, dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno e dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tra gli appartenenti ai ruoli delle rispettive amministrazioni. Ai fini indicati nei precedenti commi 1 e 2, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge vigenti e quelle dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni e integrazioni. In attuazione di tali disposizioni, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari di settore, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a otto e non inferiore a due: l'elettore puo' manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata e per un numero di candidati non superiore a quattro. Per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari non compresi tra quelli di settore, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a due e l'elettore puo' manifestare una sola preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1986 al 6 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-12-13;903~art2 · fonte su Normattiva