Art. 3 — Disposizioni transitorie
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Allo scopo di uniformare i termini di decorrenza e di scadenza del mandato tra tutti i rappresentanti del personale, i membri elettivi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono gia' componenti del consiglio di amministrazione a competenza generale durano in carica, anche per la trattazione degli affari relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, finche' durano in carica i rappresentanti del personale indicati nell'articolo 1, comma 3. Fino a tale termine non avranno luogo altre operazioni elettorali, alle quali si procedera' subito dopo per la ricostituzione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno nella composizione generale e nelle singole composizioni speciali, con l'osservanza delle disposizioni previste nell'articolo 2.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1986 al 6 giugno 2012
