Art. 2 — Competenze della Commissione
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La Commissione fornisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il supporto necessario per l'espletamento dell'attivita' volta a realizzare la parita' fra i sessi e ad assicurare pari opportunita' tra uomo e donna. La Commissione cura lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine dell'uguaglianza tra i sessi, suggerisce le iniziative necessarie per assicurare pari opportunita' tra uomo e donna, assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri nel coordinamento delle amministrazioni statali e locali chiamate a realizzare iniziative e progetti, nazionali e locali, ispirati alle medesime finalita'. La Commissione, per il perseguimento delle sue finalita' ed in relazione all'attivita' degli organismi, anche internazionali, che si occupano dei problemi della parita':
- a)formula proposte per il coordinamento delle politiche sociali, economiche e culturali, al fine di realizzare la parita' di diritti e di opportunita' fra uomo e donna;
- b)formula proposte per il coordinamento delle iniziative riguardanti la parita', adottate dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, nonche' per il coordinamento delle iniziative delle regioni e dei comuni, nel rispetto della loro autonomia;
- c)promuove e svolge indagini, studi e ricerche sullo stato di attuazione della parita' tra i sessi, anche in relazione alle norme costituzionali e di legge ordinaria, nonche' alle norme comunitarie ed internazionali;
- d)segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri le eventuali iniziative da assumere nel quadro dell'attuazione del programma di Governo e della politica istituzionale dello stesso, per disciplinare normativamente la materia attinente all'uguaglianza tra i sessi ovvero per conformare l'ordinamento a tale principio;
- e)fornisce all'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, elementi informativi, documentali e tecnici utili alla elaborazione degli schemi di atti normativi volti a realizzare la parita' tra i sessi, nel quadro dell'attuazione del programma di Governo e della politica istituzionale dello stesso;
- f)indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione ai diversi settori legislativi, le incongruenze normative registrate con riferimento all'attuazione del principio della parita' fra i sessi, suggerendo le modifiche ritenute opportune;
- g)segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri le iniziative ritenute necessarie per conformare l'organizzazione della pubblica amministrazione alla parita' dei sessi, ed in genere per realizzare l'effettiva parita' nell'amministrazione, salvo quanto previsto dal successivo comma 4;
- h)indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei Ministri lo stato di attuazione della parita' tra i sessi nei vari settori di intervento, segnalando, per ciascuno di essi, le iniziative ritenute opportune;
- i)promuove, cura e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica;
- l)cura la raccolta e la diffusione delle informazioni concernenti lo stato di attuazione della parita' fra i sessi e la legislazione di particolare interesse per le donne, anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione, di stampa e radiotelevisivi, nonche' promuovendo il miglior utilizzo delle fonti sia pubbliche sia private;
- m)ove venga richiesta una rappresentanza della Commissione, indica al Presidente del Consiglio dei Ministri per la designazione i nominativi per la partecipazione in organismi internazionali, nazionali e locali riguardanti la parita' dei sessi. Le competenze della Commissione non riguardano la materia della parita' tra i sessi nell'accesso al lavoro e sul lavoro.
Testo in vigore dal 27 giugno 1990 al 6 settembre 2003
