Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400
Art. 3 — Durata e composizione della Commissione
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La Commissione dura in carica tre anni ed e' composta da ventinove donne, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, delle quali:
- a)sette, prescelte nell'ambito delle associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;
- b)undici, prescelte nell'ambito delle componenti femminili dei partiti politici;
- c)tre, prescelte nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- d)quattro, prescelte nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile piu' rappresentative sul piano nazionale;
- e)quattro, prescelte fra le donne che si siano distinte in attivita' scientifiche, letterarie e sociali.
Testo in vigore dal 27 giugno 1990 al 23 ottobre 1996
