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La presidente della Commissione e' nominata tra i membri della stessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La Commissione designa nel proprio ambito, a maggioranza, una vicepresidente e una segretaria, che insieme alla presidente costituiscono l'ufficio di presidenza. Gli incarichi di vicepresidente e di segretaria della Commissione sono conferiti, sulla base delle designazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Alla presidente spetta la rappresentanza della Commissione, il coordinamento dei lavori e la costante informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri circa le iniziative adottate.

Testo in vigore dal 27 giugno 1990 al 6 settembre 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-06-22;164~art4 · fonte su Normattiva