Art. 5 — Gruppi di lavoro
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Per lo svolgimento delle proprie attivita', la Commissione puo' articolarsi in gruppi di lavoro, eventualmente con la partecipazione di esperti e consulenti nominati ai sensi dell'articolo 6. Alle sedute dei gruppi di lavoro possono, altresi', partecipare, qualora la presidente del gruppo di lavoro ne faccia richiesta, consiglieri ed esperti gia' incaricati ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' funzionari con qualifica dirigenziale di altre pubbliche amministrazioni.
Testo in vigore dal 27 giugno 1990 al 6 settembre 2003
