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La norma di cui all'art. 8, lettera e), del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, la quale stabilisce che, per le entrate derivanti da vendite di derrate e di prodotti agricoli da parte di proprietari, possessori ed affittuari di fondi rustici, mezzadri e coloni, o, comunque, da non commercianti a commercianti e ad industriali, l'obbligo della corresponsione dell'imposta entrata compete al commerciante od industriale acquirente al quale e' altresi' attribuita la responsabilita' di redigere la nota, conto, quietanza od altro documento inerente all'atto economico, deve intendersi operante indifferentemente dal luogo in cui si perfezionano e si eseguono i contratti di vendita diretta delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori nonche' dalla forma e dai termini stabiliti per il pagamento dell'imposta entrata. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Testo in vigore dal 20 aprile 1956 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1956-03-31;267~artunico · fonte del testo