Il sindaco autorizza la chiusura o la sospensione delle attivita' ove da cio' non derivino gravi pregiudizi nel rifornimento al consumo e comunque nel periodo della sua effettuazione nello stesso comune sia aperto al pubblico almeno il 50 per cento degli esercizi e dei servizi del ramo, secondo una razionale distribuzione topografica delle aziende ed attivita'. Al fine di garantire tale criterio, il sindaco potra' invitare le organizzazioni sindacali di categoria interessate a proporre, ove se ne ravvisi la necessita', programmi adeguati di chiusure per turni delle aziende.

Testo vigente dal 6 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-18;41~art3 · fonte su Normattiva